IMPIANTISTI: DAL 28 LUGLIO 2010 NUOVO MODELLO “DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’”

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30/11/2010

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio scorso è stato pubblicato il decreto di modifica degli allegati alla dichiarazione di conformità prevista dal DM n. 37 del 2008.

In sintesi, il modulo della Dichiarazione di conformità rimane fondamentalmente lo stesso, è solo stata aggiunta una voce nell’elenco degli allegati.

L’unica differenza con il vecchio modello è una riga che compare alla fine dell’elenco degli allegati: “attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati”.

Ma cos’è questo nuovo allegato, e a che cosa serve?

Innanzitutto va detto che l’allegato “attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati” va preso in considerazione solo nel caso in cui l’installatore impieghi prodotti o sistemi per i quali NON esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, ma in ogni caso risultino legittimamente utilizzati in un altro stato membro dell’Unione Europea.

In altre parole, interessa se si usano prodotti che, secondo la scheda tecnica risultano “non normati”, ma comunque utilizzati a norma di legge in altre nazioni dell’Unione Europea.

In questo caso, la dichiarazione di conformità dovrà essere obbligatoriamente corredata dal progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale, secondo la specifica competenza tecnica richiesta che attesti:

  • di aver eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo
  • di aver prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti a regola d’arte
  • di aver sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema del prodotto

Specifichiamo che, a parte questo nuovo allegato, null’altro è stato modificato nelle procedure che rimangono invariate e che l’obbligo vale anche per gli installatori che non utilizzeranno la nuova opzione.

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