Assegno ordinario erogato da FSBA con causale COVID-19: aggiornamento indicazioni operative

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23/03/2020
Ulteriori aggiornamenti anche alla luce delle prime indicazioni fornite dall’Inps con il Messaggio allegato e deIl’interlocuzione in atto fra le Parti sociali.
 
In primo luogo va evidenziato che l’Inps nel Messaggio n. 1287 del 20 marzo u.s. precisa che per i fondi di solidarietà alternativi (quale FSBA) la domanda della prestazione dell’assegno ordinario dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS. L’Inps precisa inoltre che, con riferimento alla Cassa integrazione in deroga (Cigd), sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
 
Ciò premesso, si riportano, di seguito, le indicazioni operative aggiornate e condivise con le Organizzazioni costitutive del Fondo, che potranno essere di volta in volta integrate in caso di necessità.
1. Sospensione del versamento dei contributi a EBNA-FSBA secondo le previsioni legislative in materia di sospensione dei contributi previdenziali stabilite dal DL 18/2020.
2. Tutte le imprese artigiane devono utilizzare FSBA per la prestazione e non la Cassa in deroga.
3. Le 9 settimane di ammortizzatore sociale previste dal DL 18/2020 fanno parte del pacchetto delle 20 settimane già dedicate da FSBA alle sospensioni da COVID-19.
4. Le sospensioni COVID-19 in essere alla data di pubblicazione del DL continueranno regolarmente.
5. Le nuove sospensioni con causale COVID-19 entreranno tutte nel regime del DL 18/2020.
6. Eventuali sospensioni in corso iniziate prima del 26 febbraio si vedranno anticipata la copertura al 23 febbraio, come da DL 18/2020.
7. I dipendenti già assunti alla data del 23/2/2020 possono accedere alla prestazione FSBA COVID-19, anche senza i 90 giorni di anzianità aziendale.
8. Le sospensioni FSBA richiedono l’accordo sindacale, anche se in modalità semplificata on-line. Tuttavia possono essere presentate le domande.
anche in assenza di accordo, che potrà essere presentato successivamente. In caso di proroga della sospensione NON occorre un nuovo accordo, è necessaria una comunicazione all’Ente Bilaterale e alle Parti sociali.
9. Le imprese non iscritte, ancorchè obbligate per legge, possono accedere immediatamente alla prestazione regolarizzando la contribuzione (per un massimo di 36 mesi). Sulla base degli affidamenti fra le Parti è stato convenuto che FSBA potrà valutare richieste di rateizzazioni.
10. Le domande di sospensione del mese di marzo devono essere inserite nella piattaforma prima possibile, per consentire a Fsba di predisporre tempestivamente la rendicontazione per il Ministero del lavoro, e comunque entro il 30/4/2020.
11. Gli accordi di solidarietà già in essere possono essere interrotti per accedere all’accordo COVID-19, mediante richiesta all’ente bilaterale competente per territorio.
12. FSBA pubblicherà sul sito on-line le FAQ.
 
A breve verrà anche ufficialmente comunicata l’apertura degli accordi di sospensione anche per il mese di aprile 2020.
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