ALIMENTARE:Chiarimenti applicativi sulle norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento

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12/03/2020

La Commissione Europea ha pubblicato sulla G. U. dell’Unione Europea in data 31/1/2020 le Linee Guida, in allegato, riguardanti l’applicazione a partire dal 1 Aprile p. v. del Regolamento di esecuzione n. 775/2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.

Dalle stesse Linee guida sono desumibili alcune regole di base, utili per supportare gli operatori nell’individuazione dell’ingrediente o degli ingredienti primari la cui origine, se diversa da quella dichiarata dell’alimento, va riportata in etichetta, e nel risolvere ulteriori dubbi applicativi.

A tal fine debbono essere tenuti in debito conto i parametri individuati nelle stesse Linee guide alle Q&A n. 3.1. e 3.6. con riferimento non solo alle caratteristiche del prodotto, ma anche alla percezione ed alle aspettative dei consumatori ed al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.  

 

1. L’operatore del settore alimentare (OSA) è l’unico responsabile dell’individuazione dell’ingrediente o degli ingredienti primari.

 

La regola è desumibile dalla risposta fornita alla Q&A n. 3.1. in base alla quale “Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a fornire informazioni riguardo all’ingrediente primario o agli ingredienti primari dell'alimento in questione, sulla base della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera q) del regolamento.”. È l’OSA quindi il soggetto che deve individuare l’ingrediente primario e, in caso di accertamento, a motivare l’individuazione effettuata agli Organi di controllo.

 

2. Il criterio quantitativo (ingrediente > del 50%) e il criterio qualitativo (ingrediente associato abitualmente alla denominazione dell’alimento) sono alternativi. L’operatore può anche individuare più di un ingrediente primario.

 

La regola è desumibile dalla definizione dell’ingrediente primario fornita dall’art. 2 comma 2 lettera q) del regolamento (UE) n. 1169/2011 che nell’individuare due tipologie di ingrediente primario non le considera come entrambe obbligatorie: “«ingrediente primario»: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimentodal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.

Tuttavia, la Q&A n. 3.2. chiarisce che con riferimento alla definizione di "ingrediente primario" … “in base a tale formulazione, si dovrebbe concludere che la definizione in questione contempli la possibile presenza di più ingredienti primari in un alimento.”.

È evidente quindi che l’ingrediente primario può essere uno, o di natura quantitativa o di natura qualitativa, o più di uno, quindi uno di natura quantitativa e/o uno o più di natura qualitativa, dato che due ingredienti di natura quantitativa non possono coesistere.

3. Non esiste un collegamento automatico tra la dichiarazione del quid e l'identificazione dell'ingrediente primario in quanto l'ingrediente caratterizzante dell'alimento potrebbe non coincidere con l'ingrediente qualitativo primario che è normalmente associato dai consumatori alla denominazione dell’alimento.

Il principio è desumibile dalla definizione di ingrediente primario fornita dall’art. 2 comma 2 lettera q) del regolamento (UE) n. 1169/2011 che nel richiamare la definizione di ingrediente primario qualitativo (che di solito è associato al nome dell'alimento da parte del consumatore) chiarisce che per questi, solo “nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa”.

Per alcuni alimenti l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce l'obbligo di indicare il quid dell'ingrediente il cui nome figura nella denominazione dell’alimento oppure è evidenziato da parole, immagini o una rappresentazione grafica. Tale enfasi (es. tiramisù con gocce di cioccolato) è necessaria per consentire al consumatore di identificare il prodotto con un gusto particolare e non necessariamente si configura quale ingrediente primario qualitativo.

4. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste nella definizione di ingrediente primario l’alimento risulta privo di un ingrediente primario.

Il principio è enunciato nella Q&A n. 3.3. Molti prodotti trasformati o con una pluralità di ingredienti, dei quali alcuni potrebbero anche essere “quiddati”, possono non avere un ingrediente primario. Ciò si verifica quando non è presente l’ingrediente primario quantitativo (ingrediente > del 50%), ed inoltre, sebbene nella denominazione possa essere evidenziato l’ingrediente caratterizzante per il quale vi è pertanto l’obbligo di riportare il quid nell’elenco degli ingredienti, il consumatore non associa abitualmente alcun ingrediente alla denominazione dell’alimento.

5. Fare attenzione con le enfatizzazioni in etichetta.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’analisi complessiva della confezione, in quanto una particolare enfatizzazione degli indicatori di origine in etichetta potrebbe comportare ulteriori valutazioni che vanno oltre il Reg. 775/2018 con implicazioni che rientrano nell’ambito dell’art. 7 del Reg. 1169/2011 (Pratiche leali di informazione) e nel Codice del Consumo (artt. 21-Pratiche commerciali ingannevoli e 22 - Omissioni ingannevoli del Dlgs 206/2005).

6. Le norme sulla tracciabilità degli alimenti che prevedono indicazioni obbligatorie di natura geografica non costituiscono una indicazione di origine.

Sulla base della Q&A 2.4.1 le affermazioni come "made in"/ “fatto in”, "fabbricato in", "prodotto in", sono associate dai consumatori all’origine dell’alimento e pertanto, di norma, devono essere considerate come indicanti il suo paese di origine.

Tuttavia, la Q&A 2.4.2 chiarisce che “Termini come "prodotto da / fabbricato da / confezionato da" (nome della società seguito da indirizzo e paese) o prodotto da X per Y" fanno letteralmente riferimento al pertinente operatore del settore alimentare e in quanto tali non sono suscettibili di suggerire al consumatore un'indicazione dell'origine dell'alimento (come confermato anche dalla Q&A n. 2.1.1 delle Linee Guida della Commissione UE).

La stessa Q&A aggiunge che “gli indicatori collegati al nome, alla ragione sociale o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposti sull'etichetta non costituiscono un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento”.

Tali indicazioni non costituiscono una indicazione di origine in quanto mancherebbe l’elemento di volontarietà nel riportare le stesse indicazioni di origine.

Ad analoga conclusione si giunge qualora una norma dell’Unione o nazionale preveda delle indicazioni obbligatorie di natura geografica relative alla tracciabilità dei prodotti ai fini dei controlli, quali ad esempio “nello stabilimento di + indirizzo o località”.

7. Il regolamento (UE) n. 775/2018 non si applica ai termini geografici figuranti in denominazioni usuali, generiche e legali quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza. Come riconoscerli.

Sulla base delle Q&A n. 2.3.1 e n. 2.3.2 ai riferimenti geografici che figurano nelle denominazioni usuali, generiche o legali non si applicano le disposizioni di cui al regolamento 775/2018. Oltre alla definizione di «Denominazione usuale», contenuta all’art. 2 par. 2 lett. o) reg. 1169/2011 e richiamata nella Q&A n. 2.3.1., la definizione di «Termini generici» è invece riportata all’art. 3 del reg. (UE) n. 1151/2012: “i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione.”.

I riferimenti geografici inclusi nelle denominazioni usuali e generiche possono fare riferimento a un metodo di produzione, a una ricetta o una caratteristica del prodotto. In genere tali denominazioni contengono la dicitura “alla ….” che fa riferimento alla specifica ricetta. Si veda al riguardo anche la Q&A n. 2.4.4.

Il riferimento geografico non identifica la provenienza del prodotto, perché è venuto meno il collegamento con il territorio, da cui ha avuto origine il prodotto, e identifica un metodo di produzione, una ricetta con determinati ingredienti, una tipologia di prodotto aventi particolari caratteristiche note e conosciute dai consumatori. In alcuni casi, le ricette e i metodi di produzione sono stati codificati da enti, come nel caso del salame Milano è codificato dalla Norma UNI 10268/1996.

Si tratta quindi di denominazioni che si sono diffuse ben oltre il territorio originario da cui derivano, e che quindi sono state utilizzate legalmente per decenni dai produttori. La diffusione di queste produzioni oltre gli stretti confini locali ha contribuito a dare loro notorietà presso i consumatori sia in Italia che all’estero.

La Q&A n. 2.3.1 pone al riguardo la seguente regola aggiuntiva: “A condizione che tali denominazioni generiche e usuali non creino nel consumatore la percezione di una specifica origine geografica dell'alimento in questione, il loro impiego non determina l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

Sulla base di tale regola ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune denominazioni:

  • Prodotti della salumeria: salame abruzzese, soppressa veneta, spianata romana, salsiccia sarda/salame sardo, prosciutto cotto Praga, salame Milano, salame/salsiccia/salamella Napoli, salame ungherese, salsiccia Frankfurter, Wiener salsiccia;

  • Prodotti da forno e pasticceria: veneziana, focaccia genovese, pan di Spagna, zuppa inglese, cannolo siciliano, cassata siciliana, caprese, Mont Blanc, pastiera napoletana, bavarese;

  • Gastronomia: insalata russa, ragù alla bolognese pesto alla genovese, salsa olandese, risotto alla milanese, caciucco alla livornese, gnocchi sardi, baccalà alla vicentina, fegato alla veneziana; cotoletta alla viennese, cotoletta alla milanese, goulash ungherese, herbe de Provence, salsa Worcestershire.

 

8. Le verifiche sulla corretta applicazione del regolamento di esecuzione n. 775/2018 devono tener conto delle seguenti condizioni:

  • che l’operatore del settore alimentare (OSA) abbia indicato il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento, anche attraverso diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche. L’organo di controllo valuterà in tale proposito se tali apposizioni rientrino nelle deroghe espresse dal reg. (UE) n.775/2018 e dalle stesse Linee guida. In tale contesto gli organi di controllo potranno verificare anche la sussistenza delle condizioni di obbligatorietà di cui all’art. 26 comma 2 lett. a), nonché i profili connessi;

  • alle pratiche leali di informazione ex art. 7 del regolamento 1169/2011, considerato che “il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare”;

  • che l’operatore del settore alimentare (OSA) abbia individuato l’esistenza o l’assenza di un ingrediente primario;

  • che, qualora sia stato individuato un ingrediente primario, questo abbia un Paese d’origine (Paese dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, secondo il Codice Doganale – Regolamento UE 952/2013 art. 60) o un luogo di provenienza (“Qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il “Paese di origine”” – Reg. 1169/2011 art. 2.2.g.) diversi da quelli dell’alimento;

  • che, in caso di origine diversa fra ingrediente primario ed alimento, l’operatore del settore alimentare abbia indicato correttamente in etichetta l’origine dell’ingrediente primario.

Come si è visto, l’individuazione dell’ingrediente primario è responsabilità dell’operatore che è tenuto a comunicare agli organi di controllo, su specifica richiesta, l’analisi effettuata nell’individuare l’ingrediente primario (sia esso quantitativo, qualitativo o assente). Spetta invece agli organi di controllo verificare la correttezza di tale analisi, senza sostituirsi all’operatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalle linee Guida.

Si ricorda infine che il quadro sanzionatorio in materia è da rinvenirsi principalmente negli articoli 5 e 13 del d.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 ivi compresi i richiami operati all’articolo 27 alla procedura di diffida all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

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