EMERGENZA CORONAVIRUS: Il DCPM 9 marzo 2020 e il Modello di Autocertificazione

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11/03/2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende a tutta l’Italia le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 previste per la Lombardia e 14 provincie.

È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

 

In dettaglio :

- devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali;

- vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;

- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

- sono chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali;

- per quello che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6 alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività;

- le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;

- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa;

- per quello che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro;

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi.

Chiarimenti inerenti gli spostamenti e all' uso dell' autocertificazione

•per i lavoratori transfrontalieri: le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro; salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa, comprovando il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli;

•per il trasporto merci: le merci possono entrare e uscire dai territori interessati perché il trasporto delle medesime è considerato come un'esigenza lavorativa; il personale che conduce i mezzi di trasporto può, quindi, entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

• le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 8 marzo 2020, riprese poi nel D.P.C.M. 9 marzo 2020, si applicano alle sole persone fisiche. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;

• l’articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 8 marzo 2020, non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;  

• gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli forniti dalle forze di Polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus;

i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei Carabinieri e dalle Polizie municipali;

• la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli;

• la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell’Autorità: pena prevista arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452, c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

 

Nello specifico per coloro che devono effettuare spostamenti che ricordiamo essere ammessi solo in alcuni casi tra cui le esigenze lavorative.

Tutto il personale delle imprese che presta servizio in luoghi diversi dalla sede di lavoro ha l' obbligo di compilare il modello di autocertificazione in cui dichiara il motivo dello spostamento.

In allegato il modello da fornire ai dipendenti che gli stessi devono compilare e portare con se; in caso di controlli delle forzedell' ordine NON devono esserne spevvisti.

Info presso i nostri uffici

scarica il modello di autocertificazione

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