Contributo CONAI per le imprese importatrici: scadenza al 20 Gennaio 2016

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21/12/2015
Le imprese importatrici di materie prime, merci, cancelleria o di altro materiale imballato oppure che acquistano materiale per imballaggio, oltre all’adesione al Conai, hanno l’obbligo di dichiarazione del contributo ambientale sulla base dei quantitativi di imballaggi/materiali di imballaggio prodotti e/o importati sia da paesi U.E. che extra U.E. L’obbligo di dichiarazione è a carico degli importatori di imballaggi vuoti ed anche di merci imballate.
 
Il consorziato che ha omesso di dichiarare il Contributo Ambientale CONAI (come impresa importatrice) può regolarizzare la propria posizione avvalendosi della procedura cosiddetta di “autodenuncia” a condizione che informi spontaneamente CONAI prima dell’avvio dei controlli.
 
Ricordiamo che, oltre all'importatore di imballaggi, sono soggetti obbligati all'iscrizione al CONAI:
- i produttori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, i rivenditori di imballaggi vuoti;
- gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'iscrizione al CONAI sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
 
Informazioni 
Ufficio Ambiente
Laura Canese
tel. 0187.286651
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